Statute (in Italian)


STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ECONOMIA DEL LAVORO

con le modifiche apportate durante le Assemblee dei Soci del 28.9.2000,  del 18.9.2015, del 20.9.2018 e del 25.11.2021

 

Art. 1

L’Associazione Italiana Economia del Lavoro ha sede presso l’Università o l’Ente dove operano il Presidente o il Segretario. Il Comitato Esecutivo con propria deliberazione stabilisce la sede dell’Associazione, dandone immediata comunicazione ai soci. La durata dell’Associazione è illimitata. L’eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall’Assemblea con maggioranza dei 2/3 degli associati.

Art. 2

L’Associazione, che non ha fini di lucro, promuove attività di studio, di insegnamento e di ricerca teorica ed empirica nel campo dell’Economia del Lavoro. L’Associazione persegue questi obiettivi sviluppando la conoscenza e la discussione tra i suoi membri e con gli studiosi di discipline connesse, stimolando ricerche, diffondendone i risultati e incoraggiando la pubblicazione di studi scientifici.

L'Associazione organizza riunioni e convegni scientifici.

L’associazione promuove l’erogazione di borse di studio per attività inerenti a tematiche del mercato del lavoro e assegna un riconoscimento a cadenza annuale per il miglior lavoro di economia del lavoro presentato alla riunione scientifica dell’Associazione e un riconoscimento a cadenza pluriennale per la carriera scientifica, entrambi in memoria di “Ezio Tarantelli”. In casi di particolare gravità, può svolgere azioni di tipo solidaristico nei confronti dei propri membri o delle loro famiglie.

Art. 3

L’Associazione istituisce rapporti con Associazioni nazionali, estere e internazionali, che abbiano scopi identici od analoghi a quelli dell’Associazione.

Art. 4

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali e da eventuali elargizioni effettuate da Enti o persone fisiche. In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto, su deliberazione dell’Assemblea, ad altra associazione scientifica che persegue scopi simili.

Art. 5

I membri dell’Associazione si dividono in soci ordinari e collettivi.

Art. 6

Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendo i principi e gli scopi dell’Associazione, si iscrivono alla stessa e pagano le quote sociali previste.

Sono soci collettivi gli Istituti, gli Enti ed i centri di ricerca interessati agli studi di Economia del lavoro che siano ammessi dalla maggioranza assoluta del Comitato Esecutivo. I soci collettivi partecipano all’Assemblea attraverso un loro rappresentante.

Art. 7

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale nella misura stabilita per ciascuna delle due categorie di soci dall’Assemblea.

Art. 8

I soci possono decadere dall’Associazione per indegnità o morosità. La decadenza per indegnità è deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato Esecutivo. Decade per morosità chi non abbia pagato le quote sociali relative agli ultimi due anni consecutivi. La decadenza opera trenta giorni dopo che il Segretario abbia intimato al socio di versare le quote dovute.

Art. 9

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ordinari e collettivi che siano in regola con il pagamento delle quote sociali nell'anno corrente e in almeno uno dei tre anni precedenti.

Art. 11      

L’Assemblea si riunisce in adunanza una volta all’anno e in adunanza straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno la maggioranza assoluta del Comitato Esecutivo, o sia richiesta da almeno 1/3 dei soci.

L’Assemblea ordinaria approva il bilancio ad essa sottoposto con propria relazione dal Comitato Esecutivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori. Delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente Statuto e sulle questioni ad essa sottoposte dal Comitato Esecutivo.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con lettera spedita almeno 20 giorni prima. Qualora l'Assemblea si svolga in occasione della riunione scientifica annuale dell’Associazione, il programma della stessa ne farà esplicita menzione, specificando altresì l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione.

Art. 12

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con l’intervento della metà dei soci ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea può essere tenuta in prima e seconda convocazione nello stesso giorno. L’Assemblea nomina tra i suoi membri un segretario di seduta incaricato della stesura del verbale dei lavori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi (inclusi gli astenuti) salvo quanto disposto dagli artt. 1, 8 e 22

Art. 13

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Segretario e da cinque consiglieri.

Art. 14

Il Presidente, il segretario e i consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari con votazioni separate.

Ciascuna votazione è preceduta dalla presentazione delle candidature e delle linee programmatiche, che possono essere espresse anche sul sito dell’associazione. Le elezioni avvengono per voto nominativo e segreto.

Su proposta del Comitato esecutivo le elezioni possono aver luogo anche in modalità esclusivamente telematica, con voto nominativo e segreto.

L’Assemblea procede inizialmente all'elezione del Presidente. Nella seconda votazione si elegge il Segretario. Nella terza votazione si eleggono i consiglieri. Per l'elezione dei consiglieri ogni votante può esprimere due preferenze.

Il Comitato Esecutivo elegge a maggioranza semplice su proposta del presidente, tra i componenti del Comitato stesso, il vicepresidente.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni.

Il Presidente non è rieleggibile consecutivamente, né consecutivamente può essere eletto segretario. Il segretario è rieleggibile consecutivamente senza limiti di mandati, ma non può consecutivamente essere eletto Presidente.

In caso di votazione telematica, il Presidente rende noti i risultati delle votazioni a tutti i soci.

Art. 15

In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal vicepresidente che rimane in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Il membro del Comitato Esecutivo che si dimetta o che per causa di forza maggiore sia impedito a svolgere le proprie funzioni in maniera permanente, è sostituito dal primo dei non eletti, e in caso di ex-equo il più anziano per età anagrafica, che rimane in carica fino al rinnovo del Comitato stesso.

Art. 16

Spetta al Comitato Esecutivo promuovere e organizzare l’attività dell’Associazione e provvedere all’amministrazione dell’Associazione per il migliore raggiungimento dei suoi scopi.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con lettera, posta elettronica o fax, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della riunione.

Il Comitato Esecutivo delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Il Comitato Esecutivo provvede annualmente alla formazione del bilancio e alla sua presentazione all’Assemblea dei soci, corredandolo con apposita relazione nella quale da conto delle iniziative assunte per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e dei risultati della gestione.

Art. 17

Il Presidente dell’Associazione ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procure.

Art. 18

Il Segretario provvede ad eseguire le deliberazioni del Comitato Esecutivo e sovrintende all’espletamento di tutte le funzioni dell’Associazione. Il Segretario ha la facoltà di firma per l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, nonché per quanto occorre all’ordinaria gestione.

Art. 19

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I componenti il Collegio sono eletti dall’Assemblea, previa presentazione delle candidature. Può essere eletto anche chi non è membro dell’Associazione. L’elezione avviene per voto nominativo. Le preferenze esprimibili per ogni votante sono due. Tra i membri effettivi, che sono quelli che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti, il Collegio dei Revisori elegge un Presidente. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori ha per compito la sorveglianza sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione e deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all’Assemblea ordinaria, esprimendo il proprio parere in merito.

Art. 20

L’Associazione tiene almeno una riunione scientifica annuale.

Art. 21

I delegati dell’Associazione nelle associazioni nazionali ed internazionali e alle riunioni scientifiche nazionali e internazionali sono designati dal Comitato Esecutivo.

Art. 22

Ogni modificazione dello Statuto deve essere proposta dal Comitato Esecutivo o richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari. In ogni caso, essa deve essere discussa dall’Assemblea nell’adunanza ordinaria e deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei soci ordinari iscritti. Qualora l’Assemblea, per insufficiente numero di presenze, non possa esprimere la maggioranza richiesta, si procederà alla votazione per corrispondenza.